Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
29/09/2015 Approvato lo schema di DLgs. relativo alla riforma delle sanzioni amministrative S.M.Perego
30/09/2015 ONLUS regolarizzazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
30/09/2015 Voluntary disclouser - Proroga del termine al 30.11.2015 S.M.Perego
30/09/2015 Autoveicoli – Il certificato di proprietà solo on-line S.M.Perego
30/09/2015 Dal 1.1.2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (OIV) S.M.Perego
30/09/2015 Scade il termine per trasmettere il modello UNICO e sanare UNICO 2014 S.M.Perego
30/09/2015 DLgs. di riforma delle sanzioni amministrative (L.23/2014) S.M.Perego
01/10/2015 Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi - (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
01/10/2015 Occorre una valutazione complessiva per determinare l’antieconomicità delle operazioni aziendali S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016   Data : 18/05/2016
IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016
A partire dal 2013 (UNICO 2014), mediante la compilazione del quadro RW è possibile:
- assolvere agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (art. 4 del DL 28.6.90 n. 167);
- assolvere l'IVAFE e l'IVIE.
Con riferimento al primo punto, si ricorda che è stato aggiornato a 15.000,00 euro il valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d'imposta che consente di escludere i conti correnti e depositi detenuti all'estero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 2 della L. 15.12.2014 n. 186).
In merito al secondo punto, l'imposta è dovuta in misura fissa pari ad euro 34,20, in proporzione base ai giorni di possesso, sui conti correnti e sui depositi.
Tuttavia, l'IVAFE non è dovuta se giacenza media non è superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, dall'incrocio delle disposizioni sul monitoraggio fiscale e quelle relative all'IVAFE, ne deriva che:
- per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 non superiore a 15.000,00 e con giacenza media 2015 non superiore a 5.000,00 euro, non è necessario compilare il quadro RW;
- per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 superiore a 15.000,00, ma con giacenza media 2015 inferiore a 5.000,00 euro, è necessario compilare il quadro RW per assolvere i soli obblighi di monitoraggio fiscale (dandone evidenza con la compilazione della casella 20);
- per i conti correnti e depositi con valore massimo nel corso del 2015 non superiore a 15.000,00 e con giacenza media 2015 superiore a 5.000,00 euro, è necessario compilare il quadro RW per il solo l'assolvimento dell'IVAFE.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego