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12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio č attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego

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Titolo: Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione   Data : 19/05/2016
Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione
In relazione alla detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo dell'IVA pagata nel 2016, per l'acquisto, effettuato sempre nel 2016, di abitazioni di classe energetica A o B, introdotta dal co. 76 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nella circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 è stato chiarito che può essere fruita anche dalle persone fisiche che acquistano abitazioni non nuove da imprese che hanno effettuato su queste abitazioni interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Il chiarimento differisce da quanto stabilito dalla norma che impone che le unità siano "cedute dalle imprese costruttrici delle stesse" ed estende, quindi, l'agevolazione anche alle abitazioni non nuove.
Il bonus spetta anche alle pertinenze dell'abitazione (ad esempio, posto auto o cantina), a patto che l'acquisto avvenga contestualmente a quello dell'unità abitativa e che nell'atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale.
Quando si acquista l'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa, oltre a questa nuova detrazione sul 50% dell'IVA pagata nel 2016, è possibile beneficiare anche della detrazione IRPEF del 50%, prevista dall'art. 16-bis co. 3 del TUIR, prestando attenzione, tuttavia, al fatto che non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
Relativamente alla detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, infine, è stato chiarito che:
- per le spese sostenute per l'acquisto o l'installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, l'agevolazione spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o senza interventi di riqualificazione energetica;
- i fornitori che hanno eseguito interventi sulle parti comuni condominiali non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento, la detrazione che i condomini incapienti vorrebbero cedergli.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego