I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte
Esaminando la circ. 18.5.2016 n. 20 cap. VI emerge come, secondo l'Agenzia delle Entrate, in forza dell'art. 39 co. 1-bis del DLgs. 241/97 post L. 208/2015, la responsabilità solidale dei CAF per le imposte (e non solo per le sanzioni) sia relativa ad ogni ipotesi di rilascio del visto di conformità infedele nonché dell'asseverazione.
Non è, dunque, sostenibile che la predetta solidarietà sia circoscritta ai casi in cui il CAF abbia apposto infedelmente il visto sui modelli 730.
La solidarietà, peraltro, non riguarda solo le attività di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, ma altresì l'accertamento. Essa è inibita dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, e opera per le violazioni commesse successivamente al 31.12.2015, in ragione dell'art. 3 del DLgs. 472/97.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.5.2016 - "Sanzioni più care per il CAF che rilascia il visto di conformità infedele" - Cissello - Negro |