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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego
13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile   Data : 23/05/2016
Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile
L'art. 1 co. 715-716 della L. 27.12.2013 n. 147 ha previsto, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, la deducibilità parziale dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa (e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni) nella misura del 20%, percentuale elevata al 30% per l'esercizio in corso al 31.12.2013.
La circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10 ha chiarito che, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la previsione in base alla quale la deducibilità dell'IMU decorre dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 deve essere coordinata con quanto previsto dal secondo periodo del co. 1 dell'art. 99 del TUIR, ai sensi del quale "le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento". Ne risulta che, per tali soggetti, l'IMU di competenza di un periodo di imposta costituisce un costo deducibile a condizione che l'imposta sia, in tale periodo, versata dal contribuente.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 30.1.2014 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2016 - "IMU deducibile su qualunque immobile strumentale" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego