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Data Titolo Sezione Autore
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
26/04/2017 Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego
26/04/2017 Nuovi limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
21/04/2017 Nuova tassonomia integrata per il deposito dei bilanci S.M.Perego

Records 621 to 630 of 2397
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Titolo: La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità   Data : 24/05/2016
La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità
La L. 76/2016, pubblicata sulla G.U. 21.5.2016 n. 118, regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 5.6.2016 e avrà ripercussioni anche in ambito lavorativo.
La legge estende alle unioni civili i diritti matrimoniali, ereditari e previdenziali (art. 1 co. 20) e, in virtù di tale compatibilità:
- è previsto un incremento dei costi legati agli istituti matrimoniali e assistenziali (congedo matrimoniale);
- si profilano difficoltà applicative in merito alla disciplina che vieta il licenziamento per causa di matrimonio (art. 35 co. 3 e 4 della L. 198/2006);
- ai lavoratori uniti civilmente spetterà il diritto di usufruire del congedo biennale retribuito per assistere l'altro membro della coppia (art. 42 del DLgs. 151/2001), il diritto di beneficiare dei permessi previsti dalle L. 104/92 e 53/2000, nonché l'indennità in caso di morte del congiunto prestatore di lavoro;
- troverà applicazione l'art. 230-bis c.c., che dispone il diritto al mantenimento per il congiunto che presti la propria attività nell'impresa di famiglia.
Tale disposizione non sarà estesa anche alle coppie conviventi di fatto, per le quali la legge introduce il nuovo art. 230-ter c.c., che riconosce al convivente il solo diritto a percepire gli utili dell'impresa familiare, ma non al mantenimento.
Fonte: Art. 1 co. 20 L. 20.5.2016 n. 76 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2016 - "Con unioni civili e convivenze di fatto aumentano i costi per le aziende" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego