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02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

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Titolo: Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere   Data : 03/06/2016
Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere
A seguito della decisione della Corte di Cassazione, sentenza 24.2.2016 n. 3618, nella quale sono state ritenute assoggettabili all'ICI le piattaforme petrolifere, si è espresso il Dipartimento delle finanze con la ris. 1.6.2016 n. 3/DF.
Secondo il Ministero le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E per le quali sono stati dettati i nuovi criteri per la determinazione della rendita dal 2016 dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 21 della L. 208/2015).
Tuttavia, osserva il MEF, secondo le disposizioni normative vigenti in materia catastale, i cespiti in questione non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto (a questa conclusione si giungerebbe attraverso il combinato disposto dell'art. 1 del RD 13.4.39 n. 652 e dell'art. 6 del RD 8.10.31 n. 1572).
L'IMU, inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del DL 201/2011, ha per presupposto il possesso di immobili e a tali fini vengono espressamente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del DLgs. 504/92, il quale, con riferimento ai fabbricati, stabilisce che si intendono tali le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel Catasto edilizio urbano.
In conclusione, secondo il Dipartimento, per via del fatto che la norma fa esplicito riferimento al Catasto edilizio urbano, per poter assoggettare le piattaforme petrolifere alle imposte "occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario ma anche l'ampliamento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI.".
Fonte: Risoluzione Min. Economia e Finanze 1.6.2016 n. 3/DF - Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2016 - "Per assoggettare a IMU e TASI le piattaforme petrolifere manca la norma" - Zeni 
Sezione:   Autore : S.M.Perego