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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
02/05/2019 Rinviato il servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
02/05/2019 Divieto di fatturazione elettronica per i Medici veterinari con ulteriori dubbi S.M.Perego
02/05/2019 Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro S.M.Perego
26/04/2019 Interrogazioni dei contratti di locazione privi di tutti i dati utili S.M.Perego
24/04/2019 Anche i tributaristi sono obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego

Records 81 to 90 of 2397
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Titolo: IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili   Data : 03/06/2016
IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili
Entro il 16.6.2016 devono essere versate l'IMU e la TASI per le aree fabbricabili.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 4), "un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". L'area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l'art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l'ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all'1.1.2016.
Sebbene sia previsto che la comunicazione di cui all’art. 31 della L. 289/2002 sia inviata, da parte dell’ente, esclusivamente il primo anno di adozione del piano regolatore, sarebbe opportuno ed utile che i Comuni provvedano annualmente a comunicare ai contribuenti i valori venali presi a riferimento per la tassazione IMU al fine di evitare inutili e dispendiosi ricorsi contro gli avvisi di accertamento.
Fonte: Notiziario Eutekne  - Stefano M. Perego – News 2015
Sezione:   Autore : S.M.Perego