Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/05/2012 IMU - Circolare DF n. 3/2012 del 18 maggio 2012 news S.M.Perego
14/03/2012 Compensazione crediti IVA news S.M.Perego
18/01/2012 Modello 730/2012 news S.M.Perego
23/12/2011 Nuovi contribuenti minimi news S.M.Perego
22/12/2011 Proroga termini news S.M.Perego
01/12/2011 Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione del relativo credito d'imposta news S.M.Perego
24/11/2011 Legge di stabilità 2012 news S.M.Perego
24/11/2011 Acconto cedolare secca news S.M.Perego
24/11/2011 Ridotto l'acconto Irpef news S.M.perego
17/11/2011 Contributi gestione separata news S.M.Perego

Records 2271 to 2280 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde   Data : 06/06/2016
Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 (§ 4), i super-ammortamenti si sostanziano in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
La maggiorazione del 40% si concretizza, quindi, in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli artt. 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR.
La circolare precisa, inoltre, che qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2016 - "Super-ammortamenti deducibili solo nel periodo di competenza" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego