Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/02/2010 Il rilascio del CUD scade il 1° marzo news S.M.Perego
29/01/2010 Risparmio energetico 55% news S.M.Perego
29/01/2010 Denuncia variazione terreni news S.M.Perego
22/01/2010 Comunicazione annuale IVA news S.M.Perego
22/01/2010 Approvazione modelli di dichiarazione news S.M.Perego
12/01/2010 Nuovi modelli Iva news S.M.Perego
12/01/2010 Sotware compilazione agevolazione 55% news S.M.Perego
17/12/2009 Acconto IVA news S.M.Perego
17/12/2009 Codice tributo credito IRPEF news S.M.Perego
02/11/2009 Istanza rimborso IRAP news S.M.Perego

Records 2311 to 2320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde   Data : 06/06/2016
Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 (§ 4), i super-ammortamenti si sostanziano in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
La maggiorazione del 40% si concretizza, quindi, in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli artt. 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR.
La circolare precisa, inoltre, che qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2016 - "Super-ammortamenti deducibili solo nel periodo di competenza" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego