Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
04/11/2015 Quali i soggetti esclusi dalla Patent box? S.M.Perego
04/11/2015 Omessa dichiarazione – trascorsi 90 giorni scatta il penale S.M.Perego
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
04/11/2015 Ai professionisti super ammortamento pieno nel 2015 S.M.Perego
04/11/2015 L’INPS interviene sull’esonero dei versamenti contributivi S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?   Data : 07/06/2016
Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?
Dall'anno 2016 le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dai contribuenti, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti sia dall'IMU che dalla TASI.
Per definire un immobile abitazione principale è necessario che, contemporaneamente, sia destinato a dimora abituale e vi sia posta la propria residenza anagrafica.
Può accadere che due coniugi abbiano residenze in immobili diversi. Ai fini dell'IMU, ma il chiarimento può essere esteso anche alla TASI, è stato chiarito che se gli immobili dei coniugi sono situati nello stesso Comune, l'esenzione spetta soltanto ad un'abitazione. Diversamente, secondo l'interpretazione ministeriale (circ. 3/2012 e faq 20.1.2014), se le unità immobiliari dei coniugi sono siti in Comuni diversi l'esenzione si applica per entrambi gli immobili.
Si evidenzia che tale conclusione è da valutare con attenzione in quanto in contrasto con il tenore della norma, che non disciplina questa ipotesi e prevede un'unica eccezione: quella dei coniugi residenti in immobili diversi, ma situati nello stesso Comune. Pertanto, non dovrebbe sussistere il diritto all'esenzione per nessuna delle due abitazioni, anche perché la norma non può essere interpretata estensivamente né è possibile applicare la misura agevolata per uno dei due immobili (prevista solo nel caso di ubicazione degli immobili nello stesso Comune).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego