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19/11/2015 Pensioni INPS in regime di salvaguardia anche per gli iscritti alla G.S. S.M.Perego
19/11/2015 Rendiconto finanziario nel Modello internazionale XBRL S.M.Perego
19/11/2015 Mod. 730 più completo e 770 più semplificato S.M.Perego
19/11/2015 Aree pertinenziali non sempre certe S.M.Perego
19/11/2015 ASpI – Nuovo messaggio INPS S.M.Perego
18/11/2015 Nuova gestione delle deleghe sul sito INPS S.M.Perego
18/11/2015 Agevolazione “prima casa” anche senza aver alienato la precedente S.M.Perego
18/11/2015 Esenti da IMU gli immobili concessi in comodato ai figli S.M.Perego
18/11/2015 Terreni agricoli esclusi da IMU S.M.Perego
18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore   Data : 07/06/2016
Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore
Nell’ambito delle spese condominiali, di frequente accade che le spese del servizio idrico integrato non compaiono nel bilancio preventivo di gestione, ma si affidi ad un soggetto terzo anche il relativo calcolo di ripartizione, arrivando in alcuni casi alla riscossione delle quote direttamente da parte del terzo incaricato.
L’Autore mette in luce i rischi di questa prassi. In particolare:
- l’attività contabile di ripartizione di qualsiasi spesa ordinaria e relativa rendicontazione è attribuzione ordinaria dell’amministratore; pertanto, l’amministratore che esternalizza l’attività a titolo oneroso senza una deliberazione specifica dovrebbe non solo farsi personalmente carico dei relativi costi, ma anche assumerne la paternità, sottoscrivendo tutti i relativi elaborati contabili;
- ai sensi degli artt. 1130 n. 10 e 1135 n. 2 e 3 c.c., il rendiconto condominiale ordinario annuale è unico e comprende tutte le spese occorrenti durante l’anno e le relative ripartizioni (da qui, l’illegittimità di una gestione isolata ed extrabilancio di qualsiasi spesa ordinaria, servizio idrico integrato incluso);
- l’amministratore si priva, così, di quello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, a preventivo o a consuntivo, richiesto dall’art. 66 disp. att. c.c. e necessario per ottenere il decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo.
Inoltre, secondo Cass. 13.4.2016 n. 7210, il condominio non allacciato alla rete fognaria pubblica e con un proprio impianto di depurazione può essere parzialmente esentato dal pagamento della tariffa del Servizio idrico (intesa come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa di natura contrattuale), soltanto se dimostra dinanzi al giudice che i propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque sono compatibili con le finalità di tutela ambientale.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego