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12/09/2018 On line i controlli ENEA per le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
17/09/2018 TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2018 S.M.Perego
17/09/2018 Marca da bollo su contratti elettronici MEPA S.M.Perego
17/09/2018 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie S.M.Perego
17/09/2018 Opzione per il regime forfetario senza vincoli S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali S.M.Perego
29/09/2018 Fatturazione elettronica – Altre questioni irrisolte S.M.Perego
29/09/2018 Fattura elettronica – Questioni irrisolte S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
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Titolo: Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati   Data : 10/06/2016
Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati
Anche quest'anno alcune disposizioni impongono di rideterminare le imposte sui redditi relative al 2015 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2016, nell'ipotesi cui sia applicato il criterio di calcolo c.d. "storico".
Tra gli altri, gli obblighi di ricalcolo interessano:
- gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, i quali devono calcolare l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto 2016, senza considerare la deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della L. 183/2011;
- le banche, le società finanziarie e le assicurazioni, che devono determinare gli acconti IRES e IRAP 2016 senza tenere conto delle modifiche alla disciplina delle svalutazioni e delle perdite su crediti apportate dall'art. 16 del DL 83/2015;
- i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per i proventi derivanti dall'attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, previsto dall'art. 49-bis del DLgs. 171/2015, i quali determinano l'acconto IRPEF/IRES senza tenere conto di tale regime;
- i proprietari degli immobili locati agli inquilini che possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti (a norma dell'art. 1 del DL 158/2008, conv. L. 199/2008), che devono rideterminare l'IRPEF dovuta per il 2015, base di computo dell'acconto IRPEF 2016, come se il reddito dei fabbricati in esame fosse stato imponibile secondo le regole ordinarie, senza l'applicazione della disciplina agevolativa contenuta nell'art. 2 co. 1 della L. 9/2007.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2016 - "Acconti d’imposta 2016 al ricalcolo" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego