Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego

Records 1221 to 1230 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016   Data : 10/06/2016
I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016
Con riferimento agli effetti dei super-ammortamenti sul calcolo degli acconti, l'art. 1 co. 94 della L. 208/2015 stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative in commento.
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 23/2016 (§ 5) precisa che in sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2016, l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tener conto della maggiorazione. Pertanto:
- in caso di adozione del metodo storico, l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto medesimo, va assunta senza considerare i super-ammortamenti;
- se invece viene applicato il metodo previsionale, l'agevolazione rileva ai fini del calcolo dell'imposta presunta per il 2016, base di computo dell'acconto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2016 - "Super-ammortamenti con obbligo di ricalcolo degli acconti 2016" - Alberti - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego