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20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

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Titolo: I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016   Data : 10/06/2016
I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016
Con riferimento agli effetti dei super-ammortamenti sul calcolo degli acconti, l'art. 1 co. 94 della L. 208/2015 stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative in commento.
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 23/2016 (§ 5) precisa che in sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2016, l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tener conto della maggiorazione. Pertanto:
- in caso di adozione del metodo storico, l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto medesimo, va assunta senza considerare i super-ammortamenti;
- se invece viene applicato il metodo previsionale, l'agevolazione rileva ai fini del calcolo dell'imposta presunta per il 2016, base di computo dell'acconto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2016 - "Super-ammortamenti con obbligo di ricalcolo degli acconti 2016" - Alberti - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego