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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
23/05/2019 Innalzato il valore per le fatture elettroniche semplificate S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego

Records 61 to 70 of 2397
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Titolo: Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro”   Data : 17/06/2016
Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro”
Tra le diverse modifiche apportate al modello 770/2016, si evidenzia l'aggiunta di una casella al rigo SX47, nella quale i sostituti d'imposta devono indicare le informazioni relative all'erogazione del c.d. "bonus 80 euro" cui possono accedere i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro.
Come osservano gli autori, questo modifica al rigo SX47 dovrebbe consentire all'Agenzia delle Entrate di ricostruire in modo più preciso la dinamica del credito in argomento. Si può infatti osservare come le 4 caselle che compongono il predetto rigo possano essere validamente riscontrate con i dati contenuti nelle certificazioni uniche e nei modelli F24 utilizzati per il versamento delle imposte.
In particolare, si osserva, la verifica può essere interessante laddove ci sia stata l'erogazione del bonus in misura maggiore del dovuto, con recupero a carico dei dipendenti e riversamento all'erario. In queste situazioni, per effettuare la restituzione, si può utilizzare il codice tributo 1655, in genere utilizzato per recuperare i crediti.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego