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Data Titolo Sezione Autore
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego

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Titolo: L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato   Data : 17/06/2016
L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato
Il CdM ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo che modifica ed integra diverse disposizioni contenute in alcuni decreti attuativi del Jobs Act (L. 183/2014). In particolare, l’art. 1 del provvedimento interviene sugli artt. 48 e 49 del DLgs. 81/2015 in materia di prestazioni di lavoro accessorio, disponendo:
- l’esclusione del settore agricolo dall’applicazione della regola per cui, se i committenti sono imprenditori o professionisti, il prestatore di lavoro accessorio può percepire da ciascuno di essi compensi nel limite annuo di 2.000,00 euro, nel rispetto del limite complessivo generale di 7.000,00 euro;
- l’obbligo, per i committenti professionisti o imprenditori non agricoli, di comunicare 60 minuti prima dell’inizio della prestazione alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, tramite sms o email, i dati anagrafici del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione. Allo stesso modo, i committenti imprenditori agricoli dovranno comunicare, invece, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a sette giorni;
- che la mancata comunicazione di inizio attività almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio è punita con una sanzione compresa tra 400,00 e 2.400,00 euro, non sanabile a posteriori.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2016 - "Utilizzo dei voucher “diversificato” per il settore agricolo" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego