Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
04/11/2015 Maternità e congedi parentali – Messaggio INPS S.M.Perego
04/11/2015 In vista novità per la professione forense S.M.Perego
04/11/2015 L’assegnazione dei beni ai soci passa tramite la costituzione di una società semplice S.M.Perego
03/11/2015 Ancora sull’assegnazione agevolata ai soci - Rileva il triennio precedente S.M.Perego
03/11/2015 Anche i minimi e i forfettari compilano lo spesometro S.M.Perego
03/11/2015 Reverse charge e ravvedimento operoso – determinazione della sanzione S.M.Perego
03/11/2015 Nuovo portale della Giustizia Tributaria S.M.Perego
03/11/2015 La particolare tenuità del fatto non è punibile S.M.Perego
03/11/2015 Quando si emettono le note di variazione - Novità S.M.Perego
02/11/2015 Le trasferte dei dipendenti possono produrre reddito S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI   Data : 22/06/2016
L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI
La circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2016 n. 29 specifica le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili, nonché le regole per determinare l'importo del canone RAI da addebitare sulle diverse fatture dell'energia elettrica.
La coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza che, in base all'art. 3 del DM 94/2016, consente di individuare le utenze di energia elettrica addebitabili è desumibile:
- direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti", per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia "altri clienti domestici", per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (art. 2 co. 1 del DM 94/2016).
Nell'ipotesi in cui, per un medesimo codice fiscale, la suddetta coincidenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura. Ciò in quanto il canone RAI è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi TV detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (art. 1 co. 159 della L. 208/2015); costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1.7.2016.
La determinazione dell'importo da addebitare, nelle diverse casistiche, è illustrata in apposite tabelle, in funzione, tra l'altro, del mese di attivazione o di disattivazione della fornitura.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 21.6.2016 n. 29 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Canone RAI dovuto una sola volta per più TV della stessa famiglia anagrafica" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego