Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
30/04/2015 Nulle le notifiche di Equitalia avvenute a mezzo di corriere privato S.M.Perego
28/04/2015 Fatturazione elettronica - Alcune novità contenute nello schema di DLgs. approvato dal Consiglio dei Ministri news S.M.Perego
28/04/2015 Professionisti - Illegittimità della presunzione di acquisti news S.M.Perego
28/04/2015 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
28/04/2015 Ulteriori novità sulle detrazioni per carichi di famiglia S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI   Data : 22/06/2016
L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI
La circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2016 n. 29 specifica le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili, nonché le regole per determinare l'importo del canone RAI da addebitare sulle diverse fatture dell'energia elettrica.
La coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza che, in base all'art. 3 del DM 94/2016, consente di individuare le utenze di energia elettrica addebitabili è desumibile:
- direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti", per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia "altri clienti domestici", per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (art. 2 co. 1 del DM 94/2016).
Nell'ipotesi in cui, per un medesimo codice fiscale, la suddetta coincidenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura. Ciò in quanto il canone RAI è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi TV detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (art. 1 co. 159 della L. 208/2015); costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1.7.2016.
La determinazione dell'importo da addebitare, nelle diverse casistiche, è illustrata in apposite tabelle, in funzione, tra l'altro, del mese di attivazione o di disattivazione della fornitura.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 21.6.2016 n. 29 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Canone RAI dovuto una sola volta per più TV della stessa famiglia anagrafica" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego