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02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego
01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
30/11/2016 Scadono oggi gli acconti delle imposte – Seconda o unica rata S.M.Perego
30/11/2016 Ulteriormente aggiornate le specifiche tecniche dei distributori automatici S.M.Perego

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Titolo: La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale   Data : 22/06/2016
La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale
La Fondazione Nazione Commercialisti, nel documento datato 15.6.2016, ha analizzato la disciplina fiscale delle locazioni di immobili ad uso turistico, anche tenendo conto delle nuove modalità di messa a disposizione degli immobili (ad esempio, avvalendosi di piattaforme online per la promozione degli alloggi).
In termini generali, se l'attività esercitata è di mera locazione, il reddito prodotto avrebbe natura di reddito fondiario. È, però, sufficiente che alla locazione dell'immobile siano accompagnati servizi accessori (quali la consegna ed il cambio della biancheria ed il riassetto del locale) perché l'attività non si qualifichi più come mera locazione bensì come attività commerciale (cfr. R.M. 31.12.86 n. 9/1916).
In particolare, se lo sfruttamento a fini turistici dell'immobile avviene secondo criteri di organizzazione e professionalità, con carattere di abitualità ed organizzazione imprenditoriale, l'attività svolta sarebbe produttiva di redditi d'impresa. Secondo quanto affermato con R.M. n. 155/2000, il requisito della "professionalità abituale" si verifica solo se l'attività viene esercitata in modo sistematico e non saltuario, con carattere di stabilità e con una organizzazione di mezzi.
Fonte: Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 15.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Servizi accessori alla locazione rilevanti per qualificare i proventi" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego