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23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
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22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego

Records 1341 to 1350 of 2397
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Titolo: L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti   Data : 23/06/2016
L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti
Il messaggio INPS 21.6.2016 n. 2757 ha riepilogato gli adempimenti per la fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) da parte dei pensionati non residenti, dal 2015 riservate ai c.d. "non residenti Schumacker".
L'INPS precisa che con un apposito servizio on line, accessibile ai soggetti dotati di PIN e ai patronati, è possibile inserire e registrare negli archivi informatici la dichiarazione della sussistenza delle condizioni per accedere al regime (Stato di residenza, produzione in Italia di almeno il 75% del reddito, ecc.). L'INPS ha così attivato, a partire da marzo 2016, il recupero delle detrazioni per carichi familiari fruite indebitamente nel 2015 da parte dei pensionati che non ne avevano diritto, in quanto si è riscontrata l'assenza della dichiarazione per attestare la sussistenza delle condizioni di accesso ai benefici.
Per quanto riguarda, invece, il 2016, vi sarà un meccanismo di recupero per cui:
- a partire dalla mensilità di luglio verranno azzerate le detrazioni nei confronti di coloro che non avranno fatto pervenire la dichiarazione con il servizio on line;
- il recupero delle detrazioni fruite nel primo semestre 2016 avverrà a partire da ottobre, in cinque rate.
Fonte: Messaggio INPS 21.6.2016 n. 2757 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2016 - "Detrazioni per i pensionati non residenti con richiesta on line all’INPS" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego