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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società   Data : 28/06/2016
L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società
La Corte di Cassazione - con sentenza n. 26617 del 27.6.2016 - torna sinteticamente sul reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 c.p.
In particolare, i giudici di legittimità confermano la penale responsabilità di un soggetto che ha fornito prestazioni contabili, nonché servizi di consulenza sul lavoro, per il tramite di una società di servizi, essendo privo di qualsiasi titolo abilitativo.
La sentenza in commento richiama sia il DLgs. 139/2005, con cui è stato delineato l'ordinamento professionale delle professioni contabili, sia la sentenza delle Sezioni Unite (SS.UU. n. 11545/2012), per affermare che può integrare il reato anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza "specifica" di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione.
Fonte: Cass. pen. 27.6.2016 n. 26617 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Esercizio abusivo della professione anche con partecipazione a una società" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego