| Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa”
Pur confermando l'orientamento consolidato (ma recentemente posto in discussione da Cass. 2616/2016) secondo il quale la decadenza dall'agevolazione prima casa sarebbe evitata dal verificarsi di un evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente che gli impedisca di realizzare una delle condizioni agevolative, la Corte di Cassazione afferma che, nel caso di specie, non rilevi ai fini della configurazione della forza maggiore il fatto che contribuente, a causa del mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore, non abbia potuto trasferire la residenza entro 18 mesi nell'immobile acquistato col beneficio.
In breve, la Corte di Cassazione sembra aderire a quell'orientamento secondo il quale si configurerebbe forza maggiore solo ove un evento (ad, esempio, un terremoto) impedisse al contribuente il trasferimento nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato con l'agevolazione (in senso opposto, di recente, si veda Cass. 864/2016).
Fonte: Cass. 10.2.2016 n. 2616 - Cass. 19.1.2016 n. 864 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2016 - "È forza maggiore solo se impedisce di trasferire la residenza nel Comune" - Mauro |