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Data Titolo Sezione Autore
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
02/11/2016 Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI S.M.Perego

Records 1011 to 1020 of 2397
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Titolo: La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia   Data : 30/06/2016
La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia
La L. 112/2016 (recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”), pubblicata in G.U. il 24.6.2016, prevede una serie di misure di assistenza, cura e protezione nei confronti delle persone affette da disabilità grave.
In particolare, la disabilità grave alla quale fa riferimento la legge:
- deve essere accertata con le modalità indicate all’art. 4 della L. 104/92 (ossia l’accertamento deve essere effettuato dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della L. 295/90, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le unità sanitarie locali);
- non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
Inoltre, la legge è volta ad agevolare, nei confronti delle persone con disabilità grave:
- le erogazioni da parte dei soggetti privati;
- la stipula di polizze di assicurazione;
- la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con il contratto di affidamento fiduciario.
Inoltre, la legge prevede diversi benefici fiscali, tra cui la detraibilità, fino a 750,00 euro, delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Fonte: L. 22.6.2016 n. 112 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2016 - "Spese assicurative per la tutela di disabili gravi detraibili fino a 750 euro" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego