| L’attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile
La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.6.2016 n. 13416, ha chiarito come la lett. a) della nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ove richiede che l'acquirente dell'immobile agevolato abbia, nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato, la residenza o svolga la propria attività, non postula anche che tale attività sia prevalente rispetto alle altre, in senso economico o temporale.
Pertanto, l'agevolazione spetta al medico che svolga nel Comune la propria attività lavorativa occasionale presso una Unità Sanitaria Locale, anche ove vi siano le prove che egli svolgesse in un altro Comune la propria attività lavorativa prevalente.
Fonte: Cass. 30.6.2016 n. 13416 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2016 - "Bonus prima casa anche se l’attività svolta nel Comune è solo occasionale" - Mauro |