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05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
05/04/2017 Rimandata la disponibilità del Mod. 730 Precompilato S.M.Perego
05/04/2017 Agenzia delle Entrate Pubblicato il software GERICO 2017 definitivo “forse”! S.M.Perego
04/04/2017 Anche per il 2017 prende il via il bonus sugli strumenti musicali S.M.Perego
04/04/2017 Entro il 10 aprile le domande per il credito d’imposta sulla negoziazione assistita S.M.Perego
04/04/2017 Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS S.M.Perego
04/04/2017 INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens S.M.Perego
04/04/2017 La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego

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Titolo: L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve   Data : 04/07/2016
L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve
Secondo la circ. Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26, gli effetti fiscali che si producono a seguito dell'attribuzione dei beni ai soci (utile in natura, in caso di assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di utili, ovvero riduzione del costo fiscale della partecipazione, nel caso di assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di capitale, o di assegnazione effettuata da una società di persone) non devono tenere conto dell'ammontare soggetto ad imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Secondo l'art. 1 co. 118 della L. 208/2015, per le società di capitali viene derogata la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili prevista dall'art. 47 co. 1 secondo periodo del TUIR: nell'ambito dell'assegnazione agevolata la società può, quindi, attingere a piacimento dalle riserve di capitale o dalle riserve di utili, avendo naturalmente convenienza ad annullare le prime per l'assenza di tassazione in capo al socio (fatta eccezione per il caso in cui il valore del bene assegnato, ridotto della somma assoggettata ad imposta sostitutiva, ecceda il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, situazione nella quale la differenza è assoggettata a tassazione).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Piena libertà di scelta delle riserve per l’assegnazione agevolata" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego