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17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego

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Titolo: L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve   Data : 04/07/2016
L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve
Secondo la circ. Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26, gli effetti fiscali che si producono a seguito dell'attribuzione dei beni ai soci (utile in natura, in caso di assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di utili, ovvero riduzione del costo fiscale della partecipazione, nel caso di assegnazione effettuata da una società di capitali con annullamento di riserve di capitale, o di assegnazione effettuata da una società di persone) non devono tenere conto dell'ammontare soggetto ad imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Secondo l'art. 1 co. 118 della L. 208/2015, per le società di capitali viene derogata la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili prevista dall'art. 47 co. 1 secondo periodo del TUIR: nell'ambito dell'assegnazione agevolata la società può, quindi, attingere a piacimento dalle riserve di capitale o dalle riserve di utili, avendo naturalmente convenienza ad annullare le prime per l'assenza di tassazione in capo al socio (fatta eccezione per il caso in cui il valore del bene assegnato, ridotto della somma assoggettata ad imposta sostitutiva, ecceda il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, situazione nella quale la differenza è assoggettata a tassazione).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.6.2016 n. 26 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Piena libertà di scelta delle riserve per l’assegnazione agevolata" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego