| L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio
L'interpello disapplicativo, unico interpello obbligatorio nell'attuale sistema, è disciplinato nell'art. 11 co. 2 della L. 212/2000, ed è strumentale a disapplicare norme tributarie antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive.
Se non viene presentato, è irrogabile la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 21.000,00 euro (art. 11 co. 7-ter del DLgs. 471/97).
Trattasi di una sanzione che, in assenza di un divieto proveniente dal legislatore, ben può essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, per cui la sua presentazione oltre il termine può avvenire con il solo fine di beneficiare delle sanzioni ridotte.
Non può essere condivisa la diversa presa di posizione della circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, § 8, in quanto non supportata dal dato normativo.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2016 - "Nulla osta al ravvedimento dell’interpello obbligatorio" - Cissello - Valente |