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11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego

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Titolo: L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20%   Data : 05/07/2016
L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20%
La legittimità dell'accertamento sintetico, sia nel sistema ante che post DL 78/2010, è subordinata alla presenza di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile (attualmente, tale differenza deve essere almeno del 20% per un solo anno).
Cass. 27.4.2016 n. 8333 sembra introdurre un principio assai favorevole per i contribuenti, in quanto i giudici hanno sancito che lo scostamento, "detratta l'eventuale capacità di spesa giustificata dal reddito dei familiari, va valutato rispetto al reddito singolo imponibile e non a quello lordo e complessivo del nucleo familiare".
Stando all'inciso riportato, lo scostamento sembra vada considerato al netto della capacità di spesa dei familiari, fatto che rappresenta una delle tante prove contrarie che il contribuente può fornire.
In base a ciò, se l'orientamento venisse confermato, la dimostrazione di una capacità di spesa dei familiari, idonea a giustificare una parte del tenore di vita del contribuente, può essere idonea a cagionare la nullità dell'intero accertamento, ove ciò incida sullo scostamento.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8333 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.7.2016 - "La Cassazione aiuta i contribuenti nella difesa sul redditometro" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego