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Data Titolo Sezione Autore
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
22/03/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione del Modello INTRA2 S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego

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Titolo: Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015?   Data : 11/07/2016
Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015?
Qualora il contribuente, entro il 22.8.2016 (termine ex art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, entro cui, considerando la proroga del DPCM 15.6.2016, devono essere pagati il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi con maggiorazione dello 0,4%), non versi alcun importo, il ravvedimento operoso può avvenire solo ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a-bis) - b-ter) del DLgs. 472/97, perciò con riduzione della sanzione da tardivo versamento da 1/9 a 1/6 (circ. Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 27).
Il discorso sarebbe diverso ove, entro il 22.8.2016, il contribuente avesse pagato anche una minima somma: nella menzionata ipotesi, il ravvedimento dovrebbe comprendere la maggiorazione dello 0,4% e potrebbe avvenire ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97, con riduzione della sanzione da tardivo versamento del 15% a un decimo, ridotta eventualmente a 1/15 per giorno di ritardo.
Del pari, se entro il 22.8.2016 non viene effettuato alcun pagamento, ai fini dei 90 giorni spirati i quali, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97, la sanzione da tardivo versamento diventa del 30% (e non più del 15%), bisogna riferirsi al 6.7.2016 (termine entro cui, per effetto del DPCM 15.6.2016, poteva avvenire il versamento senza maggiorazione dello 0,4%).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2016 - "Ravvedimento oltre il 22 agosto senza riduzione al decimo" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego