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Data Titolo Sezione Autore
25/01/2018 Anche nel 2018 l’acquisto di un autocarro sconta il super-ammortamento S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
24/01/2018 INAIL Autoliquidazione 2017/2018 S.M.Perego
24/01/2018 Torna la detrazione delle spese di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico S.M.Perego
24/01/2018 Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge S.M.Perego
24/01/2018 Agenzia delle Entrate Semplificazioni sulla comunicazione dei dati delle fatture delle bollette doganali S.M.Perego
23/01/2018 Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto S.M.Perego
23/01/2018 Pubblicata la nuova guida AdE 2018 per il c.d. “bonus mobili” S.M.Perego
23/01/2018 Pubblicate le bozze dei modelli Redditi PF, SC, SP, ENC, Modello CNM, Modello IRAP 2018 S.M.Perego

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Titolo: Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria   Data : 15/07/2016
Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria
Il DM 29.4.2016, modificando l'art. 1 del DM 22.3.2007, ha esteso la possibilità di avvalersi dei rimborsi IVA in via prioritaria anche ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, secondo il meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
Prima della modifica descritta, l'accesso ai rimborsi IVA prioritari, per quanto riguarda il settore edile, era riconosciuto ai soli soggetti subappaltatori per i servizi resi in reverse charge in forza della lettera a) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72.
Rimane fermo il rispetto delle altre condizioni poste dal DM 22.3.2007 per ottenere la priorità nel rimborso. Quindi:
- il richiedente deve svolgere l'attività da almeno 3 anni;
- l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso dev'essere di importo almeno pari a 3.000 euro (per i rimborsi trimestrali) e pari almeno al 10% dell'imposta assolta sull'acquisto di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo di riferimento.
L'estensione del beneficio dei rimborsi IVA prioritari di cui al DM 29.4.2016 è riconosciuta a partire dalla richiesta di rimborso relativa al secondo trimestre 2016, mediante impiego del modello TR. Il termine per presentare l'istanza è l'1.8.2016 (il 31.7.2016 è un giorno festivo), al quale dovrebbe sommarsi il rinvio dei termini previsto per gli adempimenti fiscali che scadono dall'1.8 al 20.8, con la conseguenza che il termine ultimo sarebbe il giorno 22.8.2016 (il 20.8.2016 cade di sabato).
Fonte: DM 29.4.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2016 - "Rimborsi IVA prioritari “ampi” per il settore dell’edilizia" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego