Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

Records 11 to 20 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore   Data : 15/07/2016
Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore
Scade lunedì 18.7.2016 il termine per il pagamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, per i contribuenti senza studi di settore, per i quali non si applica la proroga disposta con il DPCM 15.6.2016. A titolo esemplificativo, sono interessati dalla scadenza:
- le persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
- i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri contabili, in quanto per l'attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
Devono effettuare il versamento entro il predetto termine anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale, in relazione ai versamenti diversi dai contributi dovuti alla Gestione INPS artigiani o commercianti. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito (ris. 173/2007 e 59/2013) che:
- la proroga si applica anche ai soci di srl iscritti alla Gestione INPS artigiani o commercianti, qualora la srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale;
- la proroga riguarda però solo il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale, poiché i soci devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell'ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016, mentre le imposte dovute rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 16.7.2007 n. 173 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.7.2016 - "Versamenti, ultimi giorni per i soggetti senza studi di settore" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego