Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità   Data : 19/07/2016
La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità
L'art. 1 co. 910 della L. 208/2015 ha reso definitiva la norma transitoria, originariamente stabilita per gli anni 2014 e 2015, secondo cui rientrano nel reddito agrario la produzione e la cessione, da parte degli imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh annui, e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo stesso.
In relazione a tale novità l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 18.7.2016 n. 54, ha chiarito che, in ragione dell'assimilazione alle attività agricole connesse di cui all'art. 2135 terzo comma c.c., la prevalenza deve essere estesa anche alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali. Il requisito risulta soddisfatto quando i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività di produzione di energia, e ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia di quantità superiore, a quelli acquistati da terzi.
Nel caso in cui tale raffronto non sia possibile, in quanto si tratta di beni di natura diversa, occorre fare riferimento al valore degli stessi rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Si ha prevalenza quando il valore dei beni prodotti internamente risulta superiore al costo sostenuto per l'acquisto dei prodotti di terzi.
In assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia da tali fonti saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d'impresa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 18.7.2016 n. 54 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2016 - "Cessione di energia da rinnovabili agroforestali non sempre nel reddito agrario" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego