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09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

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Titolo: Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare   Data : 19/07/2016
Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare
Le novità introdotte al DLgs. 102/2014, in materia di efficienza energetica, confermano il ruolo determinante della contabilizzazione e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle singole unità immobiliari, quale strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici.
In particolare, il Dlgs. 102/2014 stabilisce:
- che in caso di teleriscaldamento o teleraffrescamento o di impianto centralizzato condominiale, le imprese distributrici, in qualità di esercenti l’attività di misura, dovranno installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio;
- che il contatore dovrà riflettere con precisione il consumo effettivo e fornire informazioni sul tempo di utilizzo dell’energia (gas o altro vettore energetico) e sulle relative fasce temporali;
- che successivamente al punto di consegna (riferito all’intero edificio), occorrerà contabilizzare i consumi delle singole unità immobiliari e, in caso di supercondominio, anche del singolo edificio;
- al 31.12.2016 la scadenza per gli adempimenti, sottolineando l'esigenza di una precisa e trasparente contabilizzazione non solo in caso di ripartizione, ma anche in caso di fornitura.
Fonte: Dlgs. 102/2014 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego