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23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego

Records 1341 to 1350 of 2397
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Titolo: Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec   Data : 21/07/2016
Il mancato aggiornamento della PEC non giustifica il ritardo nei termini
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20.4.2016, ha statuito che non vi è rimessione in termini per l’avvocato che, dimenticando di svuotare il cestino della casella di posta elettronica certificata, non abbia preso visione, in tempo utile, del termine, indicato nel decreto di fissazione di udienza, per notificare il provvedimento alla controparte (facendolo pertanto decorrere).
Nel caso di specie, gli uffici avevano regolarmente eseguito la comunicazione nei confronti del legale, ottenendo dal gestore di pec del destinatario una ricevuta di mancata consegna recante la causale “casella piena”.
Secondo i giudici, la mancata ricezione e presa visione del decreto di fissazione dell’udienza collegiale e del termine per notificare alle controparti decreto e reclamo deve ritenersi “ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale, che non ha fatto diligente uso del proprio account di pec.”
Fonte: Trib. Milano 20.4.2016 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego