Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
01/06/2015 Terreni montani e collinari, le risposte del MEF S.M.Perego
01/06/2015 Passaggio al regime agevolato nel 2015; la compilazione del modello Unico 2015 S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
01/06/2015 Studi di settore, quali condizioni per l’esclusione. S.M.Perego
01/06/2015 ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica - Aggiornamento delle FAQ di INPS e Ministero del Lavoro S.M.Perego
01/06/2015 Aggiornamenti catastali soggetti alla trasmissione telematica con modello unico informatico catastale. Decorrenza dall'1.6.2015 S.M.Perego
01/06/2015 Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione – Importi certi S.M.Perego
27/05/2015 Contrasto alle frodi fiscali e contributive - Protocollo d'intesa firmato da Agenzia delle Entrate e INPS S.M.Perego
27/05/2015 Correzione degli errori contenuti nella CU rilasciata dall'INPS S.M.Perego

Records 2121 to 2130 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile   Data : 22/07/2016
Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile
La ris. Agenzia Entrate 21.7.2016 n. 59 ha istituto il codice tributo "6862" per le imprese di autotrasporto che hanno fatto espressa richiesta di usufruire degli incentivi per la formazione professionale mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione (cfr. art. 32-bis co. 2 del DL 12.9.2014 n. 133).
Si ricorda che l'art. 32-bis del DL 133/2014 ha modificato le modalità di fruizione dei contributi riconosciuti alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di beni capitali e per la formazione professionale.
Con particolare riferimento agli incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale (ex art. 2, co. 2, lett. f) del regolamento di cui al decreto del Presidente Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo della Repubblica 27.9.2007 n. 227), il beneficiario deve presentare espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta.
Tale credito potrà, quindi, essere utilizzato in compensazione:
- ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241, presentando telematicamente il modello F24, con l'esposizione del codice tributo ‘6862' in corrispondenza della sezione Erario;
- solo successivamente alla comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e dell'importo del credito spettante a ciascuno di essi, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate secondo modalità telematiche;
- senza l'applicazione del limite di utilizzo annuale dei crediti d'imposta da quadro RU del modello UNICO 2016 SC, pari a 250.000 euro (ex art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 21.7.2016 n. 59 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2016 - "Compensabile il bonus alle imprese di autotrasporto per la formazione" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego