Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/01/2016 Professionisti - Sull’auto maxi ammortamento ma resta il limite del 20% S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
29/01/2016 Le CU che non rientrano nel 730 Precompilato si possono trasmettere entro il 1.8.2016 S.M.Perego
29/01/2016 Scade il 9.2.2016 la trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego
29/01/2016 Il regime di vantaggio aperto nel 2015 opera per un quinquennio S.M.Perego
29/01/2016 Quando le agevolazioni prima casa – Risposte a Telefisco 2016 S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego
01/02/2016 Innalzato il limite di utilizzo dei contanti ma non per tutti S.M.Perego
01/02/2016 Riduzione dell'IMU e della TASI al 75% se il contratto è a canone concordato S.M.Perego
01/02/2016 Acquisto prima casa senza aver alienato l'abitazione già acquistata col beneficio – Novità Telefisco 2016 S.M.Perego

Records 671 to 680 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni   Data : 25/07/2016
Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni
A partire dall’1.5.2016, con l’entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea è stato esteso a dieci anni.
Tale regime consente di importare temporaneamente beni non unionali, riservati ad uso particolare, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA), e senza l’applicazione di misure di politica commerciale, per poi riesportare gli stessi fuori dal territorio comunitario, purché siano rispettati alcuni requisiti (per esempio, i beni non devono subire alcuna modificazione).
Tuttavia, l’esonero totale dal pagamento dei diritti doganali si applica esclusivamente nelle ipotesi appositamente individuate dalla normativa comunitaria (container, specifici mezzi di trasporto, ecc.); nel diverso caso dell’ “ammissione temporanea in esenzione parziale”, l’introduzione delle merci in territorio nazionale comporta, invece, il pagamento parziale del dazio e il versamento integrale dell’IVA, poiché in tale ipotesi, si configura un’importazione ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.
Inoltre, sempre in virtù di quanto previsto dal nuovo Codice, anche per il regime di ammissione temporanea è ora possibile l’utilizzo di merci equivalenti, ancorché con riferimento a specifici tipi di beni.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2016 - "Beni extra Ue in ammissione temporanea fino a dieci anni" - D'Alfonso
Sezione:   Autore : S.M.Perego