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14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
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12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
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Titolo: Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio   Data : 25/07/2016
Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio
La Corte di Cassazione, con sentenza 15.7.2016 n. 14508, in materia di contributi di bonifica, ha statuito che non è sempre onere del consorzio dimostrare che le opere di bonifica hanno arrecato uno specifico beneficio ai fondi di proprietà della consorziata.
Nel caso di specie, il giudice del merito non aveva tenuto conto del fatto che l’attività di bonifica idraulica del territorio in questione muove dalla preliminare approvazione, da parte della Giunta regionale, di un “piano di classifica”, individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l’elaborazione dei relativi indici di quantificazione.
Infatti:
- se il piano di classifica viene impugnato dal consorziato, la vantaggiosità deve essere provata da parte del consorzio che la deduca;
- se il piano di classifica non viene impugnato, la presunzione di vantaggiosità (di natura non assoluta, ma relativa) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
Fonte: Cass. 15.7.2016 n. 14508 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2016 - "Per i contributi di bonifica onere della prova non sempre in capo al consorzio" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego