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09/05/2017 Dall’Agenzia parte la proposta di cedolare secca anche per i B&B S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
10/05/2017 Anche i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
10/05/2017 Disponibile sul sito dell’Agenzia l’applicazione web per il calcolo delle sanzioni per la voluntary disclosure-bis S.M.Perego
10/05/2017 Il c.d. “Bonus Renzi” obbliga tutti alla trasmissione telematica dei modelli F24 S.M.Perego
10/05/2017 Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017 S.M.Perego
10/05/2017 Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese S.M.Perego
10/05/2017 La trasmissione telematica delle liquidazioni IVA si avvia alla proroga S.M.Perego
11/05/2017 Anche il job Act sul lavoro autonomo è legge S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS   Data : 27/07/2016
ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS
L'INPS, sulla base dell'art. 2 sexies del DL 42/2016 (conv. L. 89/2016, G.U. n. 124 del 28.5.2016), procederà d'ufficio, entro il 10.9.2016, a ricalcolare gli ISEE in corso di validità, presentati dall'1.1.2016 ed attestati entro il 28.5.2016, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti. Le certificazioni emesse a partire dal 29.5.2016, invece, sono già calcolate secondo i nuovi criteri.
La norma citata, conformemente alla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze 29.2.2016 nn. 838, 841 e 842), esclude dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dalle amministrazioni pubbliche in ragione delle condizioni di disabilità, purché non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
La circolare sancisce che, ai fini del ricalcolo:
- gli interessati non sono tenuti a presentare una nuova DSU, a meno che non abbiano la necessità di ottenere il documento in tempi più celeri rispetto a quelli del ricalcolo d'ufficio;
- non sono compresi nel ricalcolo gli ISEE che risultino pari a zero, contestati per far rilevare eventuali inesattezze o, ancora, che siano stati calcolati con le previgenti regole ai quali sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE ricalcolato ai sensi dell'art. 2 sexies del DL 42/2016;
- le modifiche apportate al modello DSU e le nuove istruzioni per la sua compilazione, disposte dal DM 146/2016, entrano in vigore dall'1.6.2016 e non prevedono la richiesta di informazioni aggiuntive rispetto al precedente modello, ma eliminano i campi non più necessari al calcolo dell'indicatore.
Fonte: Circolare INPS 25.7.2016 n. 137 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Al via il ricalcolo dell’ISEE per famiglie con disabili o non autosufficienti" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego