Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/05/2012 IMU - Circolare DF n. 3/2012 del 18 maggio 2012 news S.M.Perego
14/03/2012 Compensazione crediti IVA news S.M.Perego
18/01/2012 Modello 730/2012 news S.M.Perego
23/12/2011 Nuovi contribuenti minimi news S.M.Perego
22/12/2011 Proroga termini news S.M.Perego
01/12/2011 Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione del relativo credito d'imposta news S.M.Perego
24/11/2011 Legge di stabilità 2012 news S.M.Perego
24/11/2011 Acconto cedolare secca news S.M.Perego
24/11/2011 Ridotto l'acconto Irpef news S.M.perego
17/11/2011 Contributi gestione separata news S.M.Perego

Records 2271 to 2280 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento   Data : 28/07/2016
Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento
La Cass. 27.7.2016 n. 15530 ha evidenziato che le sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non sono vincolanti per il giudice, che, nei limiti dell'interpretazione costituzionalmente orientata, deve sempre individuare in autonomia la regola di diritto da applicare.
Pertanto, il deposito della sentenza interpretativa di rigetto non ha valore ai fini del dies a quo per richiedere il rimborso delle imposte.
Ai fini del rimborso IRAP dei lavoratori autonomi per mancanza di autonoma organizzazione, il termine è sempre, in ragione di quanto esposto, di 48 mesi dal pagamento (art. 38 del DPR 602/73). Non può essere accettata la tesi secondo cui il termine sarebbe di due anni dalla data del deposito della sentenza Corte Cost. 21.5.2001 n. 156 (art. 21 del DLgs. 546/92), ove i giudici costituzionali hanno sancito che i lavoratori autonomi, se difetta l'autonoma organizzazione, sono esclusi da IRAP.
Fonte: Cass. 27.7.2016 n. 15530 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Il termine per il rimborso IRAP non si allunga con l’overrulling" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego