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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
12/09/2019 Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano S.M.Perego
09/09/2019 Controlli incrociati tra INPS e ISA sul personale dipendente S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
09/09/2019 Ripartono I versamenti INPS sospesi per gli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
06/09/2019 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità S.M.Perego
09/08/2019 Accertamento Certo se si omettono gli ISA S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego

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Titolo: Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione   Data : 28/07/2016
Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione
In attuazione dell'art. 1 co. 778 della L. 208/2015, il DM 15.7.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27.7.2016, regola le modalità con cui gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato possono utilizzare i crediti dagli stessi vantati per spese, diritti e onorari in compensazione dei debiti fiscali.
I crediti sono utilizzati se:
- sono liquidati dall'Autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
- non risultano pagati, neanche parzialmente, e avverso il relativo decreto di pagamento non è stata proposta opposizione;
- in relazione ad essi è stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.
Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica o cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione - esclusivamente per l'intero importo della fattura - per l'utilizzo del credito in compensazione e dichiarare la sussistenza dei requisiti. L'opzione può essere esercitata, per quest'anno, dal 17.10 al 30.11.2016; dal 2017, invece, dall'1.3 al 30.4 di ciascun anno.
Fonte: DM 15.7.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - art. 1 co. 778 L. 28.12.2015 n. 208 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "In Gazzetta il decreto per gli avvocati che vogliono compensare i debiti fiscali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego