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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
12/11/2018 La fattura elettronica viene scartata in assenza di Iva S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
13/11/2018 Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016   Data : 01/08/2016
Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016
Il termine per l'invio del modello 770/2016, in assenza di proroga, sarebbe scaduto il 22.8.2016 e non l'1.8.2016.
Infatti, il termine ordinario, ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98, è il 31.7.2016, slittato all'1.8.2016 in quanto il 31 cade di domenica.
Così, è stato di diritto compreso nella sospensione feriale degli adempimenti ex art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, sino al 20.8, che, cadendo di sabato, causa l'ulteriore postergazione al 22.8.2016.
Il termine per la trasmissione del modello 770/2016 è stato postergato al 15.9.2016 dal DPCM 26.7.2016, e ciò incide sui termini per il ravvedimento operoso strumentale a sanare le violazioni pregresse, infatti:
- entro il 15.9.2016, è possibile ravvedere le violazioni commesse nell'applicazione (sanzione del 20%) e nel versamento (sanzione del 30%) delle ritenute nell'anno 2015, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo;
- entro il 15.9.2016, è possibile ravvedere l'infedele presentazione del modello 770/2015 (sanzione dell'art. 2 del DLgs. 471/97);
- se le violazioni sono state commesse negli anni antecedenti, la riduzione della sanzione potrà essere a 1/7 o a 1/6 del minimo.
Sul versante operativo, occorre:
- se del caso, ripresentare il modello 770 correttamente;
- versare le sanzioni ridotte;
- versare le ritenute cumulativamente con gli interessi al saggio legale, calcolati pro rata temporis;
- prestare particolare attenzione alla coincidenza dei dati tra modello F24 e quadro ST del modello 770, onde evitare il rischio di una liquidazione automatica della dichiarazione.
Fonte: DPCM 26.7.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "L’invio dei modelli 770 slitta al 15 settembre" – Damasco - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Al 15 settembre il ravvedimento sul mancato versamento di ritenute 2015" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego