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26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
26/05/2016 Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede S.M.Perego
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: I chiropratici esclusi dalle spese detraibili   Data : 01/08/2016
I chiropratici esclusi dalle spese detraibili
Il regolamento ministeriale che doveva istituire il registro dei dottori in chiropratica, a distanza di quasi nove anni dalla legge che lo prevedeva (art. 2 co. 355 della L. 24.12.2007 n. 244), non è stato ancora emanato. Questa situazione preclude, secondo l'Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione, il riconoscimento dell'esenzione IVA alle prestazioni rese dai chiropratici. Questi ultimi, a causa del contesto normativo incompleto, non possono essere considerati figure sanitarie. Le loro prestazioni, pertanto, non rientrano nella fattispecie di esenzione ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.
Il quadro nazionale appena delineato, tuttavia, non sembra pienamente conforme al diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Quest'ultima, nelle cause riunite 27.4.2006 C-443/04 e C-444/04, ha sancito che gli Stati membri non possono negare l'esenzione IVA a soggetti che offrano prestazioni di qualità equivalente (in termini di qualifica professionale) a quelle rese da figure mediche riconosciute. L'approccio formalista adottato in Italia, pertanto, sembra contrastare con la giurisprudenza comunitaria che riconosce al giudice di merito il potere di effettuare la citata valutazione di equivalenza fra figure riconosciute e non riconosciute dall'ordinamento.
Fonte: Cass. 30.5.2016 n. 11085 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Esenzione IVA per i chiropratici, una questione ancora irrisolta" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego