Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/01/2019 Riforma del sistema pensionistico - Modalità di presentazione delle domande S.M.Perego
30/01/2019 Chiarito il divieto tassativo di fattura elettronica per i medici S.M.Perego
30/01/2019 Come rettificare le fatture elettroniche inviate S.M.Perego
30/01/2019 Fattura elettronica per omaggi e autoconsumo nelle FAQ di Assosoftware S.M.Perego
28/01/2019 I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali   Data : 01/08/2016
Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali
La Corte di Cassazione, nella ordinanza 29.7.2016 n. 15805, ha stabilito che, in mancanza di accordo delle parti, il giudice può determinare il compenso dovuto per prestazioni professionali “non protette” (per prestazioni cioè rese senza obbligo di iscrizione negli appositi albi o elenchi) facendo riferimento anche alle tariffe stabilite per analoghe o comunque corrispondenti prestazioni professionali «protette».
Il giudice, infatti, tenuto conto della peculiarità delle fattispecie, non è vincolato a determinate direttive o parametri, né deve disporre una consulenza tecnica.
Il riferimento è all’art. 2225 c.c., disposizione relativa in generale al contratto d’opera, ai sensi del quale il corrispettivo, qualora non possa essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice con riferimento a due parametri: il risultato ottenuto e il lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Fonte: Cass. 29.7.2016 n. 15805 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Tariffe applicabili anche per le prestazioni professionali non protette" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego