Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/11/2016 AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
22/11/2016 Bilanci XBRL - Al via la nuova tassonomia integrata con l’approvazione dell'OIC S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego

Records 981 to 990 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali   Data : 01/08/2016
Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali
La Corte di Cassazione, nella ordinanza 29.7.2016 n. 15805, ha stabilito che, in mancanza di accordo delle parti, il giudice può determinare il compenso dovuto per prestazioni professionali “non protette” (per prestazioni cioè rese senza obbligo di iscrizione negli appositi albi o elenchi) facendo riferimento anche alle tariffe stabilite per analoghe o comunque corrispondenti prestazioni professionali «protette».
Il giudice, infatti, tenuto conto della peculiarità delle fattispecie, non è vincolato a determinate direttive o parametri, né deve disporre una consulenza tecnica.
Il riferimento è all’art. 2225 c.c., disposizione relativa in generale al contratto d’opera, ai sensi del quale il corrispettivo, qualora non possa essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice con riferimento a due parametri: il risultato ottenuto e il lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Fonte: Cass. 29.7.2016 n. 15805 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Tariffe applicabili anche per le prestazioni professionali non protette" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego