| Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi
Ad avviso della C.T. Prov. Vicenza 5.7.2016 n. 732/3/16, posto che le spese pubblicitarie sono deducibili dal reddito d'impresa dello sponsor qualora inerenti, l'inerenza delle spese di sponsorizzazione, sostenute per la promozione della propria immagine o dei prodotti, non può essere legata alla sicura crescita del fatturato. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria non potrà richiedere alcuna prova del collegamento diretto tra l'onere sostenuto e le (eventuali) maggiori vendite.
Nel caso di specie, nell'ambito di un accertamento fiscale ad una società operante nel settore metalmeccanico, l'Agenzia delle Entrate procedeva con il recupero di maggiori costi di sponsorizzazione (considerati non congrui e poco coerenti con il valore delle controprestazioni promozionali ricevute) sulla base del presunto comportamento antieconomico dello sponsor che aveva erogato a due associazioni sportive dilettantistiche, operanti nella medesima area territoriale nonché aventi denominazioni sociali similari, 100.000,00 euro all'anno.
Fonte: C.T. Prov. Vicenza 5.7.2016 n. 732/3/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Per le sponsorizzazioni sportive deducibilità non subordinata ai ricavi" - Savio |