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Data Titolo Sezione Autore
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
01/10/2015 Occorre una valutazione complessiva per determinare l’antieconomicità delle operazioni aziendali S.M.Perego
01/10/2015 Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi - (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
30/09/2015 Dal 1.1.2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (OIV) S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
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Titolo: Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi   Data : 01/08/2016
Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi
Ad avviso della C.T. Prov. Vicenza 5.7.2016 n. 732/3/16, posto che le spese pubblicitarie sono deducibili dal reddito d'impresa dello sponsor qualora inerenti, l'inerenza delle spese di sponsorizzazione, sostenute per la promozione della propria immagine o dei prodotti, non può essere legata alla sicura crescita del fatturato. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria non potrà richiedere alcuna prova del collegamento diretto tra l'onere sostenuto e le (eventuali) maggiori vendite.
Nel caso di specie, nell'ambito di un accertamento fiscale ad una società operante nel settore metalmeccanico, l'Agenzia delle Entrate procedeva con il recupero di maggiori costi di sponsorizzazione (considerati non congrui e poco coerenti con il valore delle controprestazioni promozionali ricevute) sulla base del presunto comportamento antieconomico dello sponsor che aveva erogato a due associazioni sportive dilettantistiche, operanti nella medesima area territoriale nonché aventi denominazioni sociali similari, 100.000,00 euro all'anno.
Fonte: C.T. Prov. Vicenza 5.7.2016 n. 732/3/16 - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Per le sponsorizzazioni sportive deducibilità non subordinata ai ricavi" - Savio
Sezione:   Autore : S.M.Perego