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11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
05/12/2017 Nuove detrazioni per le spese mediche S.M.Perego
01/12/2017 INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro S.M.Perego
01/12/2017 Inutile sparare sull’uomo morto #Spesometro 2017 S.M.Perego
01/12/2017 Lo #Spesometro 2017 evidenzia le partite IVA cessate e la regolarità nella detrazione d’imposta S.M.Perego

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Titolo: Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali   Data : 03/08/2016
Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 2.8.2016 n. 16065, hanno affermato che il cliente del professionista non può chiedere all'Ordine i danni a suo avviso provocati con il parere sulla congruità della parcella emessa dal professionista, se tale parere non ha alcun nesso con il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del cliente, dal professionista, per il pagamento della parcella.
Nel caso di specie, una società aveva fatto causa all'Ordine degli ingegneri territoriale, accusandolo di non essersi dotato di un regolamento interno che predefinisse chiaramente i criteri in base ai quali valutare la correttezza o meno delle parcelle professionali applicare dagli iscritti; secondo il ricorrente, a causa di tale lacuna era stata ritenuta ammissibile una parcella lacunosa sotto molti aspetti.
La Corte di Cassazione, però, non condivide tali doglianze, in quanto:
- non può essere rinvenuta la responsabilità dell'Ordine per la mancata adozione di un regolamento interno che disciplini il visto di congruità, atteso che nessuna legge prevede questo obbligo;
- manca il nesso causale tra il parere dell'ordine e l'adozione del decreto monitorio da cui deriva l'iscrizione ipotecaria nei confronti del ricorrente.
Si ricorda che già dalla c.d. “Legge Bersani” sono di fatto state eliminate le tariffe professionali e sostituite con un contratto ad hoc tra il professionista ed il cliente. Tale norma, successivamente rivista, ha reso obbligatoria da parte del professionista oltre che la stima delle spese alle quali risulta soggetto il cliente anche la stima dei compensi da pattuirsi per l’assegnazione dell’incarico professionale.
Fonte: Cass. SS.UU. 2.8.2016 n. 16065 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego