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18/04/2017 Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro S.M.Perego
18/04/2017 L’INPS fissa le regole sull’utilizzo dei residui voucher S.M.Perego
18/04/2017 L’Agenzia delle Entrate interviene sul pagamento del bollo virtuale S.M.Perego
18/04/2017 Il Comune non interviene sulle variazioni catastali con procedura DOCFA S.M.Perego
14/04/2017 Pubblicato il nuovo modello DSU e le relative istruzioni S.M.Perego
14/04/2017 In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte S.M.Perego
14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego
14/04/2017 Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari S.M.Perego
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Titolo: Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria   Data : 05/08/2016
Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria
Se il contribuente presenta il ricorso dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione, il giudice rileva con sentenza il difetto di giurisdizione e dispone la translatio iudicii a favore del giudice a cui questa spetta, e il processo deve essere riassunto a pena di decadenza (art. 59 della L. 69/2009).
Qualora il giudice si limiti a rilevare il difetto di giurisdizione senza disporre la translatio iudicii, si verifica una violazione della legge processuala sindacabile in appello (Cass. 20.5.2015 n. 10323), e, ove accolta, il giudice di appello disporrà esso stesso la translatio iudicii.
Tuttavia, la translatio iudicii si ha per disposta quando, sebbene non indicato nel dispositivo della sentenza, dal contesto della pronuncia si riesca ad evincere quale è il giudice fornito di giurisdizione (Cass. 16.5.2012 n. 7680).
Sembra da escludere che la parte possa, in assenza totale della translatio iudicii, individuare autonomamente il giudice fornito di giurisdizione e riassumere il processo.
Fonte: Cass. 20.5.2015 n. 10323 - Cass. 16.5.2012 n. 7680 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2016 - "La translatio iudicii si può evincere dall’esame globale della sentenza" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego