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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
02/05/2019 Rinviato il servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
02/05/2019 Divieto di fatturazione elettronica per i Medici veterinari con ulteriori dubbi S.M.Perego
02/05/2019 Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro S.M.Perego
26/04/2019 Interrogazioni dei contratti di locazione privi di tutti i dati utili S.M.Perego
24/04/2019 Anche i tributaristi sono obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego

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Titolo: Prosegue la campagna di esenzione da IRAP   Data : 05/09/2016
Prosegue la campagna di esenzione da IRAP
Con l’ordinanza 2.9.2016 n. 17566, la Corte di Cassazione ha affermato che sono esclusi da IRAP i compensi percepiti da un professionista (commercialista e revisore legale) per l’attività esercitata all’interno della società (di revisione) della quale è socio. Nel caso di specie, infatti, il contribuente opera nell’ambito di una struttura non propria, bensì di terzi (della società, appunto) e, per quanto si evince dal contenuto della pronuncia, non consegue ulteriori emolumenti, se non di lieve entità.
Analoga posizione emerge riguardo all’assimilabile caso dei compensi derivanti da incarichi di amministratore o sindaco di società, qualora questi siano percepiti da dottori commercialisti o esperti contabili e, come tali, siano “attratti” nell’ambito del reddito professionale.
Infatti, secondo l’orientamento pressoché unanime della Corte di Cassazione (sentenze nn. 10594/2007, 12635/2009, 19607/2010, 27983/2011 e 21978/2014), anche detti emolumenti sono esclusi da IRAP, in quanto il professionista, anche qualora fosse in possesso di un’autonoma organizzazione, non se ne avvarrebbe per l’esercizio di tali attività, essendo inserito nella struttura della società.
Fonte: Cass. 2.9.2016 n. 17566 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2016 - "Niente IRAP per il commercialista socio di società di revisione" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego