Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
15/07/2016 Il canone RAI in nuove FAQ S.M.Perego
15/07/2016 Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria S.M.Perego
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego

Records 1271 to 1280 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso   Data : 05/09/2016
Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso
Con la sentenza n. 17555 del 2.9.2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il computo dell’area da considerare ai fini della verifica delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione “prima casa” va effettuato escludendo solo “balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina”. Deve, invece, computarsi nel calcolo della superficie utile quella relativa ai vani interni dell’abitazione, ancorché privi del requisito dell’abitabilità, in quanto l’art. 5 del Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2.8.69 non esclude tale tipologie di ambienti ai fini del suddetto calcolo.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà verificare se l’ambiente posto al secondo piano dell’abitazione oggetto della controversia:
- sia effettivamente un sottotetto non abitabile e, quindi, rilevante ai fini del computo metrico per stabilire se la superficie complessiva superi i 200 mq, rendendo così l’abitazione di lusso e perciò non agevolabile ai fini della disciplina “prima casa”;
- oppure se si tratti di una soffitta, esclusa, pertanto, dal calcolo metrico in oggetto.
Fonte: Cass. 2.9.2016 n. 17555 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2016 - "“Prima casa” di lusso anche con sottotetto non abitabile" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego